27 Apr
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A fronte del brusco calo delle temperature ed in considerazione delle previsioni meteo per i prossimi giorni, Il Commissario Straordinario del Comune di Bolzano, Prefetto Michele Penta ha autorizzato la proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento domestico degli edifici siti sul territorio comunale sino al prossimo 3 maggio per un massimo di sette ore giornaliere . Tempi tecnici permettendo le ditte che hanno in gestione le centrali termiche stanno provvedendo alla riaccensione in tutti gli edifici dove gli impianti risultano carichi e pronti per l'utilizzo. In giornata è arrivata anche l'autorizzazione da parte del sindaco di Laives che concede proroga per sette ore al giorno fino al 10 maggio e da parte del sindaco di Merano fino al primo maggio. Da domani dovrebbe tornare il bel tempo....

Ultima modifica il Mercoledì, 27 Aprile 2016 12:53
17 Nov
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Nel caso di balcone aggettante, ovvero che sporge vesto l’esterno, le spese per il rifacimento della ringhiera e della pavimentazione sono a carico del proprietario dell’unità immobiliare, che fruisce direttamente e in via esclusiva del balcone.

I costi per la tinteggiatura e il ritocco degli stucchi ornamentali, invece, così come tutte le altre parti comuni dell’edificio, vanno divisi fra tutti i condomini che ne traggono beneficio in termini puramente estetici.

A ribadire questi concetti è la recente sentenza della Cassazione nr. 10209/15 del 19-05-2015secondo cui i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, dei balconi costituiscono beni comuni a tutti i condomini quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.

L’orientamento dei giudici, in merito alla natura dei balconi aggettanti, ovvero se facciano parte dei beni comuni dell’edificio, appartenendo pertanto a tutti i condomini,  o se invece siano di proprietà esclusiva è che in linea generale il balcone aggettante sia di proprietà esclusiva del proprietario della corrispondente unità immobiliare in quanto prolungamento dell’appartamento da cui si protende verso l’esterno non avendo alcuna funzione di sostegno o di copertura dell’edificio come da Cassazione nr. 6624/2012 e Cassazione nr. 2241/2012.

E’ invece da considerarsi, come da sentenza di Cassazione nr. 6624/2012 e sentenza nr. 22421/2012, di proprietà comune la parte che riguarda i rivestimenti del parapetto e della soletta e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, diventando così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata, mentre i comuni “vasconi” trapezoidali di calcestruzzo posati sul cordolo e non sporgenti non hanno un pregio artistico e non fanno parte del decoro architettonico dell’edificio come da sentenza di cassazione nr. 6624/2012.

Anche i giudici di merito di Bologna con sentenza del 20-05-2010 si sono espressi sulla questione, ribadendo come in materia condominiale si debbano considerare come parti comuni gli elementi esterni degli affacci e, nello specifico, dei balconi come, in particolare, i rivestimenti della parte frontale o della parte sottostante della soletta, i frontalini ed i pilastrini, se assolvono prevalentemente ad una funzione ornamentale dell’intero edificio e non soltanto al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti.

E così anche i giudici di merito di Roma con sentenza del 07-04-2009 hanno stabilito che devono ritenersi condominiali i fregi ornamentali e gli elementi decorativi, che ineriscano ai balconi come i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini ed i pilastrini, se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell’intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti. In particolare, i frontalini e i pilastrini di un balcone adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell’intero edificio allorquando svolgono una funzione decorativa estesa ad esso, del quale accrescono il pregio architettonico, oltre ad assolvere una funzione estetica volta a rendere armonica la facciata dell’edificio condominiale.

Il sistema di ripartizione delle spese relativo alla soletta dei balconi segue le stesse regole dei solai, che peraltro appartengono in proprietà ai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastante e le cui spese sono sostenute da ciascuno di essi per metà come da sentenza di Cassazione del 21-01-2000.

Allo stesso modo si stabilisce chi debba sostenere le spese per i lavori al piano di calpestio, elemento senz’altro utilizzato dal legittimo proprietario del balcone, ma che allo stesso tempo funge da copertura per il condomino del piano inferiore, proprio per questa duplice funzione le spese di manutenzione o di rifacimento dello stesso devono essere ripartire tra i due soggetti.

Fonte: Laleggepertuti.it

07 Ago
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Innanzitutto, come sempre, occorre valutare il genere e l’entità dei lavori che sono in corso nella proprietà individuale e, soprattutto, valutare eventuali obblighi o divieti presenti nel regolamento di condominio del fabbricato.

In generale l’articolo 1122 del codice civile dispone che, nell’immobile di sua proprietà, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni o pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

In ogni caso il codice civile prevede che il proprietario debba darne preventiva notizia all’amministratore che ne deve riferire all’assemblea.

Pertanto ogni proprietario è libero di realizzare, sulla sua proprietà, lavori per migliorarne la fruibilità o per personalizzarla dal punto di vista estetico e funzionale, ma questo non deve creare pregiudizio alle parti comuni e al loro utilizzo, né può arrecare danni alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’intero edificio, intendendosi con quest’ultima espressione l’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante del fabbricato.

L’amministratore è pertanto tenuto a verificare che i lavori condotti all’interno delle singole unità abitative non arrechino danni alle parti comuni e che non vadano a pregiudicare la stabilità e la sicurezza dell’intero edificio, nonché il suo decoro architettonico.

Purtroppo però la legge non indica il metodo che l’amministratore deve seguire per svolgere questo genere di accertamento che, pertanto, viene lasciato alla sua discrezione ed alle sue competenze specifiche. Non si può comunque escludere, in linea di massima, che ciò avvenga attraverso l’accesso direttamente sul luogo dei lavori.

In sintesi, qualora l’amministratore di condominio dovesse bussare alla porta dell’appartamento per controllare i lavori in corso di esecuzione nello stesso, è diritto del proprietario non aprire in quanto ogni proprietario è libero di eseguire nel proprio immobile gli interventi che più gli aggradano; tuttavia questo diritto del proprietario sarebbe tutelabile solo in prima battuta in quanto il condominio potrebbe agire in Tribunale e chiedere un ordine di accesso per verificare che i suddetti lavori non arrechino danno alle parti comuni o non mettano a repentaglio la stabilità, la sicurezza e il decoro dell’intero edificio.

E’ quindi sempre consigliabile concordare con l’amministratore una data di accesso, facendosi anche assistere da un proprio tecnico di fiducia in modo da poter eventualmente contestare le risultanze di quanto verrà accertato, ed eventualmente contestato, in tale occasione.

La legge, infine, utilizza una formula generica per quanto riguarda il preventivo avviso che il condomino deve dare all’amministratore all’inizio dei lavori; pertanto, se il regolamento di condominio non dispone diversamente, il singolo condomino che inizia i lavori è tenuto solo ad inviare una semplice comunicazione all’amministrazione relativa all’avvio degli stessi non essendo obbligato ad esibire eventuali permessi edilizi che, al massimo, devono essere mostrati solo al Comune o agli altri organi della pubblica amministrazione.

Concludendo quindi, in caso di esecuzione dei lavori all’interno di un appartamento, l’amministratore di condominio può chiedere ed ottenere il permesso di accedere all’interno della proprietà privata del singolo condomino per verificarne lo svolgimento ed il proprietario è tenuto ad acconsentirne l’accesso, mentre non è tenuto a presentare al condominio copia del rilascio del permesso del Comune e del progetto esecutivo dei lavori.

Fonte: Laleggepertutti.it

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