03 Feb
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Distanza, potatura, suddivisione dei costi tra i vari proprietari e abbattimento sono molto spesso oggetto di discussione in sede di assemblea di condominio; vediamo quindi di analizzare le varie voci:

Distanza rispetto all’edificio

Alberi e siepi devono rispettare le distanze dal confine stabilite dai regolamenti comunali e/o dalle convenzioni quindi innanzitutto occorre verificare, informandosi presso il comune e presso la Camera di Commercio di pertinenza se vi siano regolamenti o usi locali che prevedono il rispetto di determinate distanze.

Peraltro in assenza di una specifica regolamentazione a livello locale sarà necessario rispettare le distanze dal confine fissate dal codice civile che prevede per gli alberi ad alto fusto una distanza di tre metri dal confine, mentre per gli alberi non ad alto fusto, ovvero quelli i cui rami si diffondono ad un’altezza non superiore ai tre metri, la distanza deve essere di un metro e mezzo e, infine, per viti, arbusti, siepi e piante da frutta di altezza non superiore a due metri e mezzo la distanza deve essere di 50 centimetri.

Nel caso di siepi che si recidono periodicamente vicino al ceppo, la distanza deve essere di un metro con l’eccezione delle robinie che devono essere messe a dimora ad una distanza di due metri.

 

N.B. La distanza deve essere calcolata al momento della messa a dimora delle piante e si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero o al luogo in cui viene eseguita la semina.

Spese per la potatura

Le spese necessarie per eseguire al potatura degli alberi e la manutenzione delle aiuole e delle piante interessano tutti i condomini comproprietari in proporzione alla propria quota millesimale di proprietà.

Se i rami impediscono la vista

Quando gli alberi sono troppo vicini all’edificio può accadere che, crescendo, tolgano progressivamente aria e luce a chi si affaccia dalla finestre e, in questi casi, il condomino che vede limitata aria e luce alle proprie finestre può chiedere che la pianta venga estirpata , ma a condizione che questa si trovi ad una distanza inferiore rispetto a quelle regolamentari come sopra esposto e sempre che tale situazione si sia realizzata da non oltre 20 anni dato che trascorso questo termine temporale scatta l’usucapione e non è più possibile contestare la presenza delle piante anche se ravvicinate.

Nel caso in cui, invece, gli alberi siano stati piantati a distanza regolamentare occorre accertare che non vi sia stata negligenza nella manutenzione. In caso affermativo è possibile esigere, da parte del diretto interessato, che vengano potati i rami che causano la diminuzione di aria e di luce.

Abbattimenti:

Qualora le radici delle piante vadano a creare dei problemi all’isolazione così come all’asfalto o alle tubature può rendersene necessario l’abbattimento.

Escludendo l’eventualità in cui la pianta sia fonte di pericolo, nel qual caso l’amministratore procederà nell’interesse comune, pur sempre nel rispetto delle prescrizioni vigenti nella zona dove si trova la pianta e che variano da comune a comune, l’assemblea può essere chiamata a deliberare in merito alla proposta di procedere all’abbattimento con il voto favorevole dei 4/5 dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di almeno 4/5 dei millesimi (800/1000).

Ovviamente a motivare la proposta, e la conseguente decisione favorevole, deve esserci una valida ragione.

Danni e responsabilità

Una manutenzione periodica programmata è la migliore assicurazione contro eventuali danni che le piante possono procurare alle persone e/o alle cose e questo in considerazione del fatto che l’eventuale evento atmosferico, anche se superiore alle medie stagionali, non scagiona il condominio se c’era la possibilità di prevedere ed evitare l’evento con una manutenzione più accorta.

Da richiamare, in quanto sicuramente interessante, la sentenza nr. 17493/2007 della Corte di Cassazione ha stabilito come il proprietario dell’albero non possa essere ritenuto responsabile per una caduta provocata dalla presenza delle foglie che si trovano sulla pavimentazione del cortile o del parcheggio in quanto la caduta delle stesse rientra in un fenomeno naturale. Ovviamente, come per tutte le cose, bisogna interpretare in maniera corretta quanto sopra, infatti un conto è la presenza di foglie cadute a terra e un conto è l’accumulo delle stesse in quanto nessuno ha mai provveduto ad eseguire una pulizia periodica.

Altra sentenza interessante della Corte di Cassazione è la nr. 9829/1992 che ha affrontato la questione legata alla richiesta di rimborso delle spese per la pulizia di gronde e tombini dalle foglie cadute dalle piante del vicino, esprimendosi a favore di tale possibilità.

12 Apr
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Il Responsabile dei lavori è quel soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere tutti i compiti che l’art. 89 del D. Lgs. 81/2008 attribuisce a questa figura quale “responsabile unico del procedimento”; si tratta pertanto di una figura facoltativa ed il committente, se non ne prevede la nomina, manterrà in capo alla propria posizione di garanzia i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano dal disposto combinato degli articoli 90 e 100 del D .Lgs. n. 81/2008.

Fino al 20 agosto 2009 il responsabile dei lavori, una volta incaricato così come risulta dal combinato disposto degli articoli 89, 90 e 93 del D.Lgs. n. 81/2008, doveva coincidere con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera e successivamente a quella data, con la modifica della definizione prevista dal D. Lgs. nr. 106/2009, è venuto meno il requisito professionale pertanto:

“c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”.

Questo significa che chiunque può essere il responsabile dei lavori, purchè riceva un incarico specifico, meglio se ricorrendo, secondo la giurisprudenza della Cassazione, alla forma di delega di funzione di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008 così da liberare quanto più possibile il committente dalle funzioni che gli sono proprie con tutte le responsabilità che ne conseguono.

Il Ministero del Lavoro ha anche precisato, con la circolare nr. 41/1997 che “nell’ipotesi in cui il committente designi un responsabile dei lavori per l’adempimento degli obblighi sopra richiamati, il relativo incarico può essere affidato sia ad un lavoratore subordinato, sia ad un lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale

L’articolo 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. nr. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro recita: [c) “responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”]. Tale articolo non opera automaticamente, dato che il responsabile dei lavori deve essere destinatario di uno specifico incarico e, eventualmente, fornito di una specifica delega da parte del committente.

Da tenere quindi bene a mente che il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori nell'ambito, però, della delega ad esso conferita. Alla nomina del responsabile dei lavori si deve pertanto imprescindibilmente accompagnare un atto di delega con il quale gli si attribuiscano poteri decisionali, con conseguenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza che gli viene attribuita”.

Spesso nei cantieri edili il ruolo del responsabile dei lavori e quello del commettente si sovrappongono ma nel momento in cui il committente nomina un responsabile dei lavori si sgrava completamente da qualsiasi responsabilità.

Nel caso in cui il cantiere comprenda un importo complessivo inferiore a 100mila euro le due figure possono essere ricoperte dallo stesso responsabile sempre che, ovviamente, abbia i requisiti professionali e formativi necessari per ricoprire le mansioni richieste.

Secondo l’articolo 90 il responsabile dei lavori ha il dovere di verificare il rispetto delle misure di tutela generali previste dall’articolo 15 del D. Lgs 81/08 al momento dell’atto della previsione di durata dei lavori ed al momento delle scelte organizzative, tecniche e architettoniche; deve inoltre verificare la regolarità contributiva delle imprese, verificando inoltre l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, dei lavoratori autonomi e delle imprese esecutrici nei cantieri in cui gli operai giornalieri siano inferiori a 200.

Deve richiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAL ed alle casse edili.

Prima dell’inizio dei lavori deve anche trasmettere all’ASL locale ed alla direzione provinciale del lavoro una copia della notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori oggetto “del permesso di costruire o denuncia di inizio attività”. Tale notifica deve contenere: la data della comunicazione, l’indirizzo del cantiere, l’indicazione del committente, la natura dell’opera, l’indicazione del responsabile dei lavori, del coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera, del coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera, la data presunta di inizio dei lavori in cantiere, la durata presunta dei lavori in cantiere, il numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere, il numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere e l’ammontare complessivo presunto dei lavori.

12 Apr
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Il Responsabile dei lavori è quel soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere tutti i compiti che l’art. 89 del D. Lgs. 81/2008 attribuisce a questa figura quale “responsabile unico del procedimento”; si tratta pertanto di una figura facoltativa ed il committente, se non ne prevede la nomina, manterrà in capo alla propria posizione di garanzia i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano dal disposto combinato degli articoli 90 e 100 del D .Lgs. n. 81/2008.

Fino al 20 agosto 2009 il responsabile dei lavori, una volta incaricato così come risulta dal combinato disposto degli articoli 89, 90 e 93 del D.Lgs. n. 81/2008, doveva coincidere con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera e successivamente a quella data, con la modifica della definizione prevista dal D. Lgs. nr. 106/2009, è venuto meno il requisito professionale pertanto:

“c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”.

Questo significa che chiunque può essere il responsabile dei lavori, purchè riceva un incarico specifico, meglio se ricorrendo, secondo la giurisprudenza della Cassazione, alla forma di delega di funzione di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008 così da liberare quanto più possibile il committente dalle funzioni che gli sono proprie con tutte le responsabilità che ne conseguono.

Il Ministero del Lavoro ha anche precisato, con la circolare nr. 41/1997 che “nell’ipotesi in cui il committente designi un responsabile dei lavori per l’adempimento degli obblighi sopra richiamati, il relativo incarico può essere affidato sia ad un lavoratore subordinato, sia ad un lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale

L’articolo 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. nr. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro recita: [c) “responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”]. Tale articolo non opera automaticamente, dato che il responsabile dei lavori deve essere destinatario di uno specifico incarico e, eventualmente, fornito di una specifica delega da parte del committente.

Da tenere quindi bene a mente che il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori nell'ambito, però, della delega ad esso conferita. Alla nomina del responsabile dei lavori si deve pertanto imprescindibilmente accompagnare un atto di delega con il quale gli si attribuiscano poteri decisionali, con conseguenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza che gli viene attribuita”.

Spesso nei cantieri edili il ruolo del responsabile dei lavori e quello del commettente si sovrappongono ma nel momento in cui il committente nomina un responsabile dei lavori si sgrava completamente da qualsiasi responsabilità.

Nel caso in cui il cantiere comprenda un importo complessivo inferiore a 100mila euro le due figure possono essere ricoperte dallo stesso responsabile sempre che, ovviamente, abbia i requisiti professionali e formativi necessari per ricoprire le mansioni richieste.

Secondo l’articolo 90 il responsabile dei lavori ha il dovere di verificare il rispetto delle misure di tutela generali previste dall’articolo 15 del D. Lgs 81/08 al momento dell’atto della previsione di durata dei lavori ed al momento delle scelte organizzative, tecniche e architettoniche; deve inoltre verificare la regolarità contributiva delle imprese, verificando inoltre l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, dei lavoratori autonomi e delle imprese esecutrici nei cantieri in cui gli operai giornalieri siano inferiori a 200.

Deve richiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAL ed alle casse edili.

Prima dell’inizio dei lavori deve anche trasmettere all’ASL locale ed alla direzione provinciale del lavoro una copia della notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori oggetto “del permesso di costruire o denuncia di inizio attività”. Tale notifica deve contenere: la data della comunicazione, l’indirizzo del cantiere, l’indicazione del committente, la natura dell’opera, l’indicazione del responsabile dei lavori, del coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera, del coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera, la data presunta di inizio dei lavori in cantiere, la durata presunta dei lavori in cantiere, il numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere, il numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere e l’ammontare complessivo presunto dei lavori.

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