La Manovra conferma per un altro anno il 50% sull'abitazione principale. Ma finché il Parlamento non approva la legge, la data in cui il condominio paga l'impresa può valere migliaia di euro.
Il 28 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di Bilancio 2027, una manovra da circa 26 miliardi che ora passa all'esame del Parlamento. Per chi vive in condominio la notizia più attesa riguarda i bonus edilizi: il Governo ha annunciato la proroga per il 2027 delle detrazioni al 50% per l'abitazione principale e al 36% per gli altri immobili, evitando il taglio previsto dal 1° gennaio.
Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo ha dichiarato che sono confermate «le misure del 50% e del 36% per le ristrutturazioni edilizie per la prima casa» e il bonus mobili fino a 5.000,00 euro.
Secondo le prime ricostruzioni tecniche, la conferma riguarderebbe anche Ecobonus e Sismabonus, mentre non è stato definito l'aumento dell'Ecobonus al 65% di cui si era parlato nelle scorse settimane.
Resta fermo il tetto di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare per il bonus ristrutturazioni, con detrazione ripartita in dieci quote annuali mentre per l'Ecobonus restano i massimali dei singoli interventi.
Peraltro fino all'approvazione definitiva, attesa entro il 31 dicembre, vale la legge in vigore ovvero la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 22) che aveva prorogato il 50% e il 36% solo per il 2026 quindi per le spese pagate dal 2027 la norma attuale prevede quindi il 36% sull'abitazione principale e il 30% negli altri casi e il Parlamento potrà inoltre modificare il testo.
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Spese pagate dal condominio |
Condomino proprietario, abitazione principale |
Altri casi (seconde case, inquilini, ecc.) |
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Nel 2026 |
50% |
36% |
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Nel 2027 – legge oggi in vigore |
36% |
30% |
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Nel 2027 – se il DDL di Bilancio è approvato così |
50% |
36% |
Aliquote per bonus ristrutturazione, Ecobonus e Sismabonus
Per le persone fisiche vale il criterio di cassa, l'aliquota dipende dalla data del pagamento, non da quella dei lavori mentre nei lavori sulle parti comuni l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio «compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministrazione del condominio».
In pratica, il condomino non può «bloccare» il 50% versando la propria rata a dicembre se poi il condominio paga l'impresa a gennaio dato che conta il bonifico parlante disposto dall'amministratore dal conto corrente condominiale (art. 1129 c.c.). Il singolo condomino pertanto detrae la propria quota millesimale, ripartita secondo l'art. 1123 c.c., a condizione di averla versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per i lavori straordinari l'assemblea deve deliberare con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c. e costituire il fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori così come impone l'art. 1135, comma 1, n. 4 c.c.
Attenzione anche ai requisiti, infatti per lavori sopra i 70.000,00 euro il contratto deve indicare il CCNL edile applicato dall'impresa.
Sono escluse dalle detrazioni le caldaie uniche a combustibili fossili e per i redditi oltre 75.000,00 euro opera il tetto complessivo alle detrazioni previsto dall'art. 16-ter TUIR.
Per i lavori in corso converrebbe, pertanto, che l’amministratore, sempre che ve ne sia la possibilità, paghi il prossimo Sal entro il 31 dicembre 2026 così da avere la certezza di godere della detrazione al 50% comunque dovesse andare la manovra, mentre per quanto riguarda i lavori da avviare è consigliabile non forzare anticipi per i cantieri che partiranno in primavera, ma attendere il testo definitivo della legge di bilancio.
E’ bene provvedere al pagamento delle quote dovute al condominio entro il termine della dichiarazione dei redditi e conservare le ricevute mentre per l’attestazione delle quote detraibili segnalare all’amministratore se l’unità è adibita ad abitazione principale indicando chi è il titolare del diritto.
La riforma del condominio entra oggi in una nuova fase: la Commissione Giustizia del Senato prosegue le audizioni sui disegni di legge S.1816 e S.1905, ora esaminati congiuntamente e a seguire la discussione proseguirà in sede redigente. Si tratta di un passaggio importante, perché il Parlamento sta tornando a mettere mano in modo organico a una disciplina che interessa milioni di proprietari e migliaia di amministratori.
Il DDL 1816, presentato il 24 febbraio 2026, è il testo da cui è partito l’esame parlamentare e dal 7 ottobre la Commissione Giustizia ha deciso di unire alla discussione anche il DDL 1905, che interviene sulla stessa materia, così che i due decreti vengono trattati insieme.
Questo non significa che esista già un testo definitivo.
La fase è ancora quella del confronto, delle audizioni e della costruzione politica e tecnica della riforma, pertanto le norme vigenti restano quindi quelle attuali.
Il cuore della riforma riguarda inevitabilmente la figura dell’amministratore di condominio e il DDL 1816 interviene direttamente sull’articolo 1129 del Codice civile affrontando i temi legati alla nomina, agli obblighi, alla durata dell’incarico, alla cessazione e alla revoca.
Uno dei punti più rilevanti è la previsione di una polizza individuale di responsabilità civile come requisito indispensabile per la nomina.
Si tratta di un cambio di prospettiva importante perché l’amministratore di condominio non viene più considerato soltanto come il soggetto che esegue le delibere e gestisce la contabilità, ma come un professionista che assume responsabilità crescenti su patrimonio, sicurezza, contratti, appalti e denaro dei condomini e se aumenta il livello delle responsabilità, diventa inevitabile discutere anche di coperture assicurative, formazione e qualità professionale.
Un altro punto importante riguarda la cessazione dell’incarico.
Il testo prevede che l’amministratore uscente debba consegnare tutta la documentazione relativa al condominio e ai singoli condomini entro un termine stabilito dall’assemblea al momento della nomina, comunque non inferiore a trenta giorni dalla cessazione.
Si tratta di un passaggio che riguarda una delle criticità più frequenti quali: documenti mancanti, password non consegnate, contabilità incompleta., pratiche fiscali sospese e contratti difficili da ricostruire.
Indubbiamente una tempistica più precisa contribuirebbe a rendere il passaggio di consegne meno conflittuale e più verificabile.
Vi è poi il tema dell’amministratore in prorogatio e ANACI a tale proposito ha richiamato l’attenzione sul problema dell’amministratore che rimane in carica dopo la scadenza del mandato quando l’assemblea non riesce a nominare il successore; una situazione molto più frequente di quanto sembri e che comporta tutta una serie di problematiche dato che, nel frattempo, il condominio continua a esistere e si devono quindi pagare fornitori, utenze e dipendenti, affrontare emergenze e riscuotere le quote.
La riforma dovrà dare una risposta chiara alla domanda: quali poteri conserva l’amministratore in proroga e quale compenso gli spetta, perché lasciare questo tema soltanto alla giurisprudenza significa continuare a produrre interpretazioni diverse e alimentare il contenzioso.
Un altro nodo importante che dovrà affrontare la riforma è quello della sicurezza, dato che molti edifici hanno bisogno di interventi urgenti, o comunque non più rinviabili, su facciate, balconi, impianti, coperture, prevenzione incendi e/o strutture ma non sempre le assemblee riescono o vogliono deliberare in merito bloccando lavori necessari e indispensabili per la sicurezza.
C’è poi il tema del compenso, che non può essere separato da quello delle responsabilità.
Negli ultimi anni l’amministratore di condominio ha visto infatti aumentare enormemente gli ambiti nei quali deve essere preparato: sicurezza, privacy, cybersecurity, energia, appalti, fiscalità, digitalizzazione, gestione del personale, manutenzioni, contenzioso e la riforma dovrà, quindi, chiarire meglio il rapporto tra attività ordinaria e prestazioni straordinarie perché un incarico professionale moderno deve essere trasparente anche sotto questo profilo ed il condomino deve sapere cosa è compreso nel compenso e cosa richiede un’attività ulteriore.
Rispetto alla precedente grande revisione della disciplina condominiale, che risale alla legge 220 del 2012 sono ormai passati quattordici anni e nel frattempo il condominio è cambiato, sono arrivati Superbonus e i grandi cantieri, la sicurezza è diventata più complessa, la direttiva europea EPBD sta spingendo gli edifici verso la riqualificazione energetica, la digitalizzazione ha trasformato gli studi degli amministratori e l’intelligenza artificiale sta entrando nella gestione documentale e contabile il che inevitabilmente comporta che anche il ruolo dell’amministratore venga ripensato.
Come detto il testo è ancora aperto e le audizioni servono a raccogliere osservazioni, critiche e proposte da associazioni, esperti e operatori del settore per poi, solo successivamente, entrare nella fase degli emendamenti e della definizione del testo da portare avanti nel procedimento parlamentare.
Quello che si sta aprendo è un confronto importante, perché non si tratta solo di modificare alcuni articoli del codice civile ma di individuare quale e definire che genere di amministratore serva oggi per gestire edifici sempre più complessi, tecnologici e sottoposti a responsabilità crescenti.
Oggi, giovedì 15 ottobre 2026, comincia ufficialmente la stagione termica 2026-2027. I primi a poter accendere gli impianti sono i Comuni della zona climatica E, che comprende gran parte del Nord Italia e numerose località montane del Centro e del Sud. Per tutti gli altri l'avvio sarà graduale, fino al 1° dicembre per le zone più calde.
Non esiste quindi una data unica valida per tutta Italia: il periodo di accensione e le ore massime giornaliere dipendono dalla zona climatica a cui appartiene il proprio Comune.
Cosa sono le zone climatiche
L'Italia è suddivisa in sei zone climatiche, dalla A alla F, individuate in base ai "gradi-giorno", un indicatore che misura il fabbisogno di riscaldamento di un territorio. Più alto è il valore, più freddo è il clima.
La disciplina di riferimento è il D.P.R. 74/2013, richiamato anche dai Comuni nelle proprie comunicazioni sulla stagione termica.
Calendario 2026-2027 e ore massime
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Zona climatica |
Accensione |
Spegnimento |
Ore massime al giorno |
Esempi di città |
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A |
1° dicembre 2026 |
15 marzo 2027 |
6 |
Lampedusa, Pantelleria |
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B |
1° dicembre 2026 |
31 marzo 2027 |
8 |
Località costiere del Sud più miti |
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C |
15 novembre 2026 |
31 marzo 2027 |
10 |
Napoli, Palermo, Bari, Catania |
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D |
1° novembre 2026 |
15 aprile 2027 |
12 |
Roma, Firenze, Genova, Ancona |
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E |
15 ottobre 2026 |
15 aprile 2027 |
14 |
Milano, Torino, Bologna, Venezia, Bolzano |
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F |
Nessun limite nazionale |
Nessun limite nazionale |
Nessun limite |
Comuni alpini, Cortina, Bormio |
Nelle zone dalla A alla E, gli impianti possono funzionare solo nella fascia oraria compresa tra le 05:00 e le 23:00. Le ore non devono essere necessariamente consecutive e possono essere distribuite nell'arco della giornata.
Le temperature da rispettare
Per le abitazioni la temperatura massima ordinaria è di 20 °C, con una tolleranza di 2 °C. Il mancato rispetto delle regole può comportare sanzioni amministrative, i cui importi dipendono dalla norma violata e dalle eventuali ordinanze locali.
Attenzione alle ordinanze comunali
Il calendario nazionale è solo il quadro di riferimento. I sindaci possono emanare ordinanze motivate per anticipare o posticipare l'accensione e fissare limiti diversi su orari e temperature, anche per contenere i consumi e l'inquinamento; prima di accendere, quindi, conviene sempre consultare il sito del proprio Comune o della Regione.
Consigli pratici per risparmiare
Corso Italia, 29 - 39100 Bolzano
Tel. 0471-920 837
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Orario
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da LUNEDI’ al GIOVEDI’
09.00 - 12.00 e 15:00 – 17:00
VENERDI’
09:00 - 12:00
UFFICIO SINISTRI
MARTEDI’ e GIOVEDI’
09.00 - 12.00
UFFICIO CONTABILITA’
da LUNEDI’ al VENERDI’
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