18 Feb

Bonus Facciate 2020

4729 volte Ultima modifica il Martedì, 18 Febbraio 2020 15:27
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In concomitanza alla circolare nr. 2 del 14 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida che illustra dettagliatamente come funziona, quali sono le zone che possono usufruirne e quali sono i lavori che possono essere posti in detrazione con questa nuova agevolazione.

 

La proposta del bonus facciate è stata avanzata dal Ministro dei beni Culturali Dario Franceschini ispirandosi alla legge Malraux, proposta in Francia dallo scrittore e politico francese André Malraux ed approvata nel 1962. Lo scopo è quello instaurare un circolo virtuoso dando così un nuovo volto alle nostre città. Secondo i dati della relazione accompagnatoria al Ddl di Bilancio, gli interventi derivanti dai lavori in casa, nei quali rientrano anche il bonus ristrutturazioni, l’eco ed il sisma bonus oltre all’agevolazione per i giardini ed i terrazzi, porteranno ad investimenti per un ammontare complessivo di circa 4 miliardi e di questi circa 1,6 miliardi provenienti proprio dal bonus facciate.

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso fino al 31 dicembre e nei nove periodi d’imposta successivi, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi di manutenzione ordinaria volti al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola tinteggiatura esterna limitatamente alle sole strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. Non sono previsti limiti di spesa.

Le zone individuate dalla normativa e che possono godere di detta detrazione sono le zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici; nello specifico la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi quale parte integrante degli stessi mentre la seconda include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Escluse le zone C, ovvero quelle a minore densità abitativa.

Il riferimento da tenere in considerazione per beneficiare della detrazione del 90% è, pertanto, quello delle zone, e non le categorie catastali.

Tutte le informazioni per sapere in quale zona si trova l’immobile per cui si vuole richiedere il bonus facciate si trovano sul sito del proprio comune facendo riferimento ai dati della classificazione del territorio comunale.

Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata no siano di sola tinteggiatura esterna, ma che riguardino interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio viene richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli relativi ai valori di trasmittanza termica indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008.

In questi casi l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale dell’11 maggio 2018.

Al bonus facciate si applicano le disposizioni previste dal decreto Mef n. 41/1998, ovvero il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

Sul Bonus Facciate l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida specifica preceduta dalla circolare nr.2/E.266

Per avere diritto a godere del bonus facciate occorre realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale essi siano, anche di quelli strumentali;

Vediamo quindi le novità ed i limiti del bonus facciate, ovvero quali sono i lavori che rientrano e quelli invece esclusi dalla detrazione IRPEF del 90%.

Come detto non ci sono limiti massimi di spesa e tutti possono beneficiarne: persone fisiche o imprese, inquilini e proprietari, residenti e non nel territorio dello Stato ed i lavori di recupero della facciata esterna possono essere effettuati su qualsiasi categoria catastale di edifici, comprese quelli strumentali, purché siano già esistenti.

In considerazione del fatto che non sussistono limiti di spesa, non prevista nemmeno una soglia massima di detrazione, inoltre, i contribuenti interessati non possono: cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante oppure optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.

Sono ammessi all’agevolazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; le società semplici; le associazioni tra professionisti ed i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese qualora antecedente al predetto avvio e, naturalmente, la data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

L’agevolazione riguarda tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, ovvero la parte anteriore, frontale e principale dell’edificio sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) mentre non spetta per le facciate interne se non visibili dalla strado da suolo ad uso pubblico.

Il bonus non spetta pertanto per gli interventi eseguiti sulle facciate interne dell’edificio se non siano visibili dalla strada o da suolo pubblico e non potrà essere richiesto per interventi su superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico; esclusa anche la sostituzione di vetrate, infissi, portoni e cancelli.

La detrazione non spetta neanche per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

I lavori che rientrano nel bonus facciate sono quelli che fanno parte della manutenzione ordinaria ovvero: interventi sulle strutture opache della facciata; lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi; pulitura; tinteggiatura esterna; interventi di pulitura o tinteggiatura influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio; il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento; il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi; i lavori riconducibili al decoro urbano: quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

È possibile portare in detrazione anche le spese per: l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori, come l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica; gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, per esempio: le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Da tenere presente che il bonus facciate può essere richiesto anche per le spese documentate durante il 2020, senza altri riferimenti temporali, il che significa che può essere richiesto anche per i lavori iniziati nell’anno 2019.

Nel caso di esecuzione di lavori che interessano l’edificio anche dal punto di vista termico è stato posto un limite, ovvero se si decide di rifare l’intonaco di almeno il 10% della superficie della facciata, si dovranno rispettare i requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015, aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010 il che significa optare per la realizzazione del cappotto termico che rientra tra i lavori dell’ecobonus nel quale caso i due bonus sono cumulabili.

Per ottenere la detrazione del 90% delle spese sostenute, le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa dovranno effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale, anche online, dal quale risultino: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto, ditta o professionista che ha eseguito i lavori, a favore del quale è stato eseguito il bonifico.

È possibile utilizzare i bonifici già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella per la riqualificazione energetica degli edifici, il cosiddetto ecobonus, e sono validi anche i bonifici eseguiti utilizzando conti aperti presso gli istituti di pagamento, ovvero quelle imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento. Su questi bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento autorizzati applicano una ritenuta d’acconto dell’8%.

I contribuenti titolari di reddito d’impresa devono seguire gli stessi adempimenti sopra elencati con l’obbligo di eseguire il pagamento tramite bonifico, dato che il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Per quanto riguarda gli altri adempimenti, i contribuenti sono tenuti a: indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione; comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri.

I contribuenti che vogliono ottenere il bonus facciate devono conservare con cura: le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi; la ricevuta del bonifico attraverso cui è stato effettuato il pagamento; le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili; la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti; le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti; la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese; la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi.

Per gli interventi di efficienza energetica, oltre a quanto sopra elencato i contribuenti dewvono conservare l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi e l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.

Inoltre entro 90 giorno dalla fine dei lavori devono inviare la comunicazione all’ENEA utilizzando la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati che deve essere inviata solo ed esclusivamente in via telematica tramite il sito https://detrazionifiscali.enea.it/ indicando: i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese; la tipologia di intervento effettuato; il risparmio annuo di energia che ne è conseguito; il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali; l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

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