La Corte di Cassazione con questa sentenza chiarisce come aprire un’attività di bed & breakfast all’interno di un condominio non comporti una variazione della destinazione d'uso e che non occorre l’approvazione da parte dell'assemblea dato che non si tratta di un'attività che può arrecare pregiudizio agli altri condomini.
Via libera, quindi, per un fenomeno in costante crescita, infatti per la Corte di Cassazione l’attività di Bed & Breakfast e di affittacamere non comportano un utilizzo diverso degli immobili rispetto a quelle che sono le civili abitazioni e non determinano danni per gli altri condomini.
Nel caso preso in esame un condominio aveva in giudizio i proprietari di alcuni appartamenti per aver esercitato attività d Bed & Breakfast in violazione di una specifica disposizione del regolamento di condominio in base alla quale sarebbe stato vietato destinare appartamenti ad uso diverso da quello di civile abitazione o di ufficio professionale privato.
In primo grado il tribunale aveva bloccato le attività, ma la sentenza è stata poi ribaltata in corte d'appello con una decisione confermata poi dalla suprema corte di Cassazione; i giudici di merito avevano anche evidenziato, correttamente, come la destinazione a civile abitazione fosse proprio un presupposto per potervi svolgere un'attività come quella contestata.
Nella sentenza la Suprema Corte afferma come sia vero che è facoltà dei regolamenti condominiali prevedere limitazioni alle destinazioni d'uso degli appartamenti; ma che tali limitazioni devono essere chiaramente espresse non potendosi desumere in via interpretativa alcuna limitazione aggiuntiva.
In arrivo un emendamento, peraltro ancora soggetto al giudizio dell’Unione Europea, che potrebbe fornire un notevole impulso per il settore delle costruzioni e del mercato immobiliare; infatti gli interventi di ristrutturazione potrebbero godere di un’aliquota IVA agevolata al 4% dal 10% attuale
L'emendamento della Commissione Ambiente prevede infatti che coloro che usufruiscono delle detrazioni del 50% per le ristrutturazioni e del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici, paghino l’IVA al 4% .
Sembrerebbe peraltro che il testo dell’emendamento vada ad escludere gli interventi di manutenzione straordinaria e di risanamento e restauro conservativo includendo soltanto gli interventi d ristrutturazione, esclusi anche gli altri interventi minori che attualmente godono della detrazione del 50% quali ad esempio i lavori per il contenimento dell’inquinamento acustico, le misure antisismiche e le misure contro gli infortuni domestici.
Per quanto riguarda invece la riqualificazione energetica la riduzione IVA riguarderà tutti i lavori che attualmente godono dell’agevolazione relativa all’ecobonus del 65% quali il solare termico, gli infissi, i cappotti, le coperture ed i pavimenti, le caldaie a condensazione, le pompe di calore ad alta efficienza, gli impianti geotermici, gli scaldacqua a pompa di calore, i lavori sulle parti condominiali e la riqualificazione energetica generale dell'edificio.
Farebbe da contraltare a questo emendamento l’aumento dal 4% al 10% dell’aliquota IVA relativa alle nuove costruzioni vendute direttamente dalle imprese.
Attualmente è bene ricordare come siano soggette all’aliquota IVA del 4% la costruzione e l’acquisto della prima casa da un’impresa entro 5 anni dall’ultimazione e l’acquisto di beni finiti per la costruzione di abitazioni, uffici e negozi.
L’emendamento proposto dalla Commissione Ambiente rischia però la bocciatura da parte della Commissione Bilancio che sta formulando il suo parere in merito al testo presentato e dubbiosi sembrano essere anche i tecnici del Servizio Studi della Camera in merito alla possibile mancanza della prevista compensatività degli effetti finanziari.
Resta infine da vedere come si esprimerebbe in merito Bruxelles dato che l’aliquota del 4% è un’aliquota ultraridotta adottata con una specifica deroga al momento della emanazione della prima direttiva IVA in relazione ad una ben definita tabella di beni e di servizi risultando pertanto non modificabile.
Legge di stabilità: il Governo ha deciso di confermare almeno
per un altro anno le aliquote potenziate al 65% e al 50%
E' confermato: con la Legge di stabilità 2015 approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono
prorogate di un altro anno, e dunque fino al 31 dicembre del 2015, sia l'ecobonus al 65% che la
detrazione fiscale al 50% per le ristrutturazioni in casa.
Attualmente la normativa prevedeva che l'aliquota incentivante del 65% andasse in scadenza al 31 dicembre 2014 per interventi sulle singole unità immobiliari e al 30 giugno 2015 per interventi su parti comuni degli edifici condominiali.
Senza la proroga intervenuta nel 2015 l'ecobonus sarebbe sceso al 50% e poi al 36% nel 2016.
Dunque, sono state accolte le richieste arrivate negli ultimi mesi dagli operatori del settore, che in più occasioni hanno chiesto di mantenere anche nel 2015 le attuali aliquote per dare continuità ad un'agevolazione che ha dato buoni risultati, in termini di investimenti, risparmio energetico ed occupazione.
Infatti, i più recenti dati dell'Enea hanno dimostrato che le pratiche inviate nel 2013 per usufruire delle detrazioni fiscali del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici sono state più di 355.000, con un aumento di circa il 35% rispetto al 2012.
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