28 Apr

Barbecue e condominio

Arriva la bella stagione, con essa, anche le lamentele per l’utilizzo del barbecue su terrazze e balconi.

Va detto peraltro che l’uso del barbecue in condominio non è vietato in modo automatico dalla legge, ma deve essere valutato alla luce del regolamento condominiale, delle norme locali e della disciplina civilistica sulle immissioni. La norma principale di riferimento è l’art. 844 del codice civile, secondo cui il proprietario non può impedire le immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori e simili propagazioni provenienti dal fondo vicino, “se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo anche alla condizione dei luoghi”.

Ne deriva che il barbecue non è illecito in sé, ma può esserlo quando, per intensità, frequenza, durata o vicinanza alle abitazioni altrui, produce fumi e odori tali da arrecare un disturbo apprezzabile agli altri condomini.

Il primo controllo da effettuare riguarda il regolamento condominiale, infatti se lo stesso vieta espressamente l’uso di barbecue, griglie, bracieri o cotture che generino fumi su balconi, terrazzi, giardini privati o parti comuni, il divieto prevale e deve essere rispettato e in questo caso non è decisivo stabilire se il fumo sia o meno tollerabile in quanto la violazione consiste già nel mancato rispetto della clausola regolamentare.

Se invece il regolamento non contiene divieti specifici, l’uso del barbecue resta astrattamente possibile, ma sempre entro i limiti dell’art. 844 del codice civile e delle eventuali norme comunali o di sicurezza.

Dove si può utilizzare

Sulla terrazza privata il barbecue può essere utilizzato, purché non provochi fumi, odori o calore superiori alla normale tollerabilità e purché, come detto, il regolamento del condominio non preveda divieti specifici. Si deve prestare particolare attenzione alla vicinanza con finestre, balconi, tende, verande e aperture degli appartamenti confinanti o sovrastanti.

Sul balcone l’uso del barbecue è, generalmente, più problematico perché gli spazi sono ridotti e il fumo può facilmente entrare nelle abitazioni vicine. Il che significa che, anche in assenza di un divieto specifico, il balcone è il luogo in cui è più probabile che si verifichino contestazioni per immissioni moleste, specie se il barbecue è a carbone o a legna.

Nel giardino condominiale il barbecue è consentito solo se il regolamento lo permette ed è bene ricordare come l’utilizzo di parti comuni debba rispettare l’art. 1102 del codice civile, cioè non deve impedire agli altri condomini il pari uso della cosa comune e non deve alterarne la destinazione.

Immissioni di fumo e di odori

La giurisprudenza ha riconosciuto che fumi e odori provenienti da barbecue possono integrare immissioni rilevanti ai sensi dell’art. 844 c.c., quando siano idonei a provocare un sensibile disturbo all’interno di un’abitazione privata ma la valutazione non è automatica, infatti il giudice deve considerare le condizioni dei luoghi, le abitudini della popolazione locale, la frequenza delle grigliate, la durata delle emissioni e la concreta incidenza sulla vita dei vicini.

  1. Barbecue fisso in muratura

Diverso è il caso del barbecue fisso in muratura, soprattutto se dotato di comignolo. In questa ipotesi può venire in rilievo l’art. 890 del codice civile relativo a forni, camini e opere potenzialmente nocive o pericolose, con obbligo di rispettare le distanze stabilite dai regolamenti locali o, in mancanza, quelle necessarie a evitare pericoli per solidità, salubrità e sicurezza e la seconda sezione della Cassazione civile, con sentenza nr. 15246/2017 ha ricondotto il barbecue in muratura con comignolo alla disciplina dei manufatti potenzialmente nocivi o pericolosi, richiedendo l’adozione di accorgimenti idonei in base alla situazione concreta così come la con ordinanza nr. 17561/2024 ha precisato che un camino-barbecue stabile può assumere rilievo anche come “costruzione” ai fini delle distanze legali, non potendo la nozione civilistica essere modificata da regolamenti locali di rango secondario.

Tutela giudiziaria e danno

Il condomino disturbato può chiedere la cessazione delle immissioni quando dimostri che i fumi o gli odori superano la normale tollerabilità.

Oltre all’azione volta a far cessare le immissioni in determinati casi può aggiungersi anche la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, così come ha riconosciuto la Seconda sezione della Cassazione civile con sentenza nr. 18262/2011.

E’ peraltro da tenere nella dovuta considerazione quanto chiarito sempre dalla seconda sezione della Corte di Cassazione civile con sentenza nr. 26882/2022 ovvero che l’esposizione a fumi intollerabili non prova automaticamente un danno alla salute ma che è necessario allegare e dimostrare un danno attuale e concreto, fisico, psichico o comunque giuridicamente rilevante.

In pratica, per ottenere la cessazione del comportamento può essere sufficiente provare l’intollerabilità delle immissioni, mentre per ottenere il risarcimento occorre dimostrare anche il danno e il nesso causale.

Regole pratiche da rispettare

Per ridurre il rischio di contestazioni è quindi opportuno adottare alcune cautele operative:

  • Preferire barbecue elettrici o a gas, che normalmente generano molto meno fumo rispetto a quelli a carbone o a legna.
  • Evitare grigliate in orari serali avanzati, in giornate ventose o in prossimità di finestre, tende, bucato steso o prese d’aria degli appartamenti vicini.
  • Non usare combustibili pericolosi e non lasciare mai il barbecue incustodito.
  • Verificare sempre l’esistenza di eventuali prescrizioni antincendio o comunali.
  • In caso di grigliata più lunga o con molti ospiti, avvisare preventivamente i vicini per dimostrare un comportamento collaborativo e prevenire possibili conflitti.
28 Apr
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La riforma Gardini è un disegno di legge depositato presso i competenti uffici parlamentari con atto n. 2692 recante: “Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione in materia di disciplina delle parti comuni del condominio, nomina e attribuzioni dell'amministratore e del revisore condominiale e attribuzioni dell'assemblea, nonché istituzione dell'elenco nazionale degli amministratori di condominio e dei revisori contabili condominiali” presentato alla Camera l'11 novembre 2025 dalla deputata Elisabetta Gardini, mirato a rivedere la disciplina del condominio superando la legge 220/2012 con focus su professionalizzazione degli amministratori. Il testo ufficiale verrà discusso il 17 dicembre 2025, ma già genera dibattiti accesi tra associazioni di categoria. Propone cambiamenti strutturali per maggiore trasparenza e governance, pur attirando critiche per costi e burocrazia aggiuntivi.

I punti principali dovrebbero essere i seguenti:

  • Istituzione di un albo nazionale al MIMIT – Ministero del Made in Italy - con obbligo di laurea triennale (giuridica, economica o gestionale) per tutti gli amministratori, inclusi i condomini interni, senza deroghe per i nuovi ingressi
  • Nomina obbligatoria di un revisore contabile certificato UNI nei condomini con oltre 20 unità, con deposito del rendiconto annuale alla Camera di Commercio e rafforzamento del fondo per lavori straordinari.
  • Mandato annuale rinnovabile, eliminazione della prorogatio imperii gratuita: l'amministratore in transizione riceve compenso fino a nuova nomina.

Il ddl. Gardini verrà quindi discusso, probabilmente emendato e, forse, migliorato in alcuni passaggi.

Al momento il testo completo non è ancora disponibile nelle banche dati parlamentari e la prudenza nell'analisi è un dovere per chiunque voglia confrontarsi seriamente col legislatore ma una cosa è muovere critiche che puntano a migliorare il testo, altra cosa portare avanti un allarmismo di maniera, come sta accadendo leggendo alcuni interventi sul tema, costruito con tutta evidenza più per difendere e conservare equilibri consolidati che per contribuire alla costruzione di un sistema più solido e trasparente agitando lo spettro dei costi piuttosto che bilanciarli con gli evidenti benefici, sia nell’immediato che in prospettiva, derivanti da maggiori controlli, da una più chiara trasparenza dei flussi finanziari e da una conseguente, è più che evidente, riduzione del contenzioso.

Il nostro settore viene quindi oggi chiamato a confrontarsi con rischi sempre più elevati in materia di sicurezza, responsabilità civile, efficienza energetica, appalti e protezione dei dati, tutti ambiti che richiedono competenze aggiornate, verificabili e coerenti con il livello delle responsabilità.

Non è più accettabile l'autoregolazione privata e l'autocertificazione che, purtroppo, ha portato alla proliferazione degli attestati online come sta accadendo da dieci anni, ovvero dall’entrata in vigore della legge nr. 220/2012, oggi serve un amministratore di condominio con requisiti più solidi e verificabili, oggi servono operatori realmente qualificati come chiede a gran voce il mercato e siamo ad un passo da una vera e definitiva valorizzare dell’amministratore professionista, non dico il passo finale ma sicuramente un passo importante che non potrà che avere riflessi positivi per il condomino, che vedrà tutelato il suo patrimonio, la sicurezza delle parti comuni, la trasparenza delle decisioni, la responsabilità di chi esercita il potere gestionale.

Oggi il settore condominiale non può più essere affidato al caso, alla buona volontà del singolo o alla variabile qualità della formazione del singolo professionista evoluto che si forma e che certifica le proprie competenze, infatti la complessità delle normative, la rilevanza economica dei bilanci e la crescente esposizione a rischi tecnici, fiscali e di sicurezza rendono ormai anacronistico il ricorso a modelli gestionali fondati sull'improvvisazione, sull’autoreferenzialità e su competenze non adeguatamente verificate.

Oggi si intravede, forse veramente per la prima volta, la fine del tempo delle soluzioni artigianali e l’inizio dell’era della professionalità certificata e riconosciuta.

Trasparenza, controllo, professionalizzazione e responsabilità potranno, finalmente, essere le nuove stelle polari nel mondo condominio.

28 Ott
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Dal 19 luglio 2025 è entrato in vigore il Decreto Legislativo nr. 102/2025 che impone a tutte le strutture pubbliche e private il monitoraggio, il controllo e la gestione del rischio Legionella.

La prevenzione dal rischio Legionella è un tema di salute pubblica che richiede la collaborazione di tutti per la sicurezza del sistema idrico condominiale e, in tale senso, Il Ministero della Salute ha compiuto un passo decisivo per la tutela della salute pubblica: tutte le azioni previste dal Protocollo per il Monitoraggio e la Prevenzione della Legionellosi contenute nelle Linee Guida del 7 maggio 2015 fino ad oggi, considerate raccomandazioni, sono diventate obblighi di legge.

La Legionella è un batterio patogeno che è naturalmente presente in natura negli ambienti acquatici e, pertanto, non può essere completamente eliminata, prospera a temperature comprese tra i 25°C e i 45°C rendendo potenzialmente a rischio impianti di condizionamento, serbatoi d’acqua calda, sistemi idraulici quali sono le reti di distribuzione dell'acqua calda e fredda, umidificatori e piscine, se non adeguatamente mantenuti, causando la legionellosi, o febbre di Pontiac, una grave forma di polmonite che non si trasmette bevendo acqua o da persona a persona ma unicamente tramite aerosol, ovvero inalazione, attraverso le microgoccioline di acqua che si formano aprendo i rubinetti.

Come specificato dalle Linee guida, è fondamentale che ognuno sia consapevole delle proprie responsabilità riguardo alle utenze idriche del proprio appartamento, fino ai rubinetti e terminali utilizzati esclusivamente nel proprio contesto domestico.

A tal fine, è particolarmente importante mettere in atto, con frequenza semestrale, una semplice quanto efficace misura preventiva, ovvero il flussaggio dell'acqua calda e fredda in tutti i rubinetti e soffioni utilizzati con consumi ridotti o nulli (ad esempio, bagni non abitati o usati di rado). In pratica, è necessario aprire e fare defluire l'acqua per alcuni minuti (almeno 5-10 minuti) per evitare il ristagno e la conseguente proliferazione batterica in conformità alle Linee guida della Conferenza Stato‑Regioni (2015) e agli obblighi informativi previsti dal DVR Legionella redatto ex D.Lgs. 18/2023 e D.Lgs. 81/2008.

Questa misura preventiva è particolarmente importante in quanto gli impianti scarsamente usati, come dopo periodi prolungati di vacanza o in appartamenti inutilizzati, risultano essere aree di particolare criticità.

Adottando questa semplice ma efficace pratica, ogni condomino contribuirà attivamente alla sicurezza collettiva del sistema idrico condominiale.

I responsabili delle strutture elencate nel Decreto Legislativo n. 102/2025, tra le quali rientrano anche gli edifici in condominio, devono pertanto, per obbligo tassativo di legge, gestire il rischio Legionella, monitorandolo con analisi mirate, che sono esplicitamente indicate nel decreto, e intervenire nel caso in cui le percentuali di legionella superino o si avvicinino ai limiti prefissati.

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