03 Feb

Alberi e siepi in condominio, quali sono le regole da rispettare?

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Distanza, potatura, suddivisione dei costi tra i vari proprietari e abbattimento sono molto spesso oggetto di discussione in sede di assemblea di condominio; vediamo quindi di analizzare le varie voci:

Distanza rispetto all’edificio

Alberi e siepi devono rispettare le distanze dal confine stabilite dai regolamenti comunali e/o dalle convenzioni quindi innanzitutto occorre verificare, informandosi presso il comune e presso la Camera di Commercio di pertinenza se vi siano regolamenti o usi locali che prevedono il rispetto di determinate distanze.

Peraltro in assenza di una specifica regolamentazione a livello locale sarà necessario rispettare le distanze dal confine fissate dal codice civile che prevede per gli alberi ad alto fusto una distanza di tre metri dal confine, mentre per gli alberi non ad alto fusto, ovvero quelli i cui rami si diffondono ad un’altezza non superiore ai tre metri, la distanza deve essere di un metro e mezzo e, infine, per viti, arbusti, siepi e piante da frutta di altezza non superiore a due metri e mezzo la distanza deve essere di 50 centimetri.

Nel caso di siepi che si recidono periodicamente vicino al ceppo, la distanza deve essere di un metro con l’eccezione delle robinie che devono essere messe a dimora ad una distanza di due metri.

 

N.B. La distanza deve essere calcolata al momento della messa a dimora delle piante e si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero o al luogo in cui viene eseguita la semina.

Spese per la potatura

Le spese necessarie per eseguire al potatura degli alberi e la manutenzione delle aiuole e delle piante interessano tutti i condomini comproprietari in proporzione alla propria quota millesimale di proprietà.

Se i rami impediscono la vista

Quando gli alberi sono troppo vicini all’edificio può accadere che, crescendo, tolgano progressivamente aria e luce a chi si affaccia dalla finestre e, in questi casi, il condomino che vede limitata aria e luce alle proprie finestre può chiedere che la pianta venga estirpata , ma a condizione che questa si trovi ad una distanza inferiore rispetto a quelle regolamentari come sopra esposto e sempre che tale situazione si sia realizzata da non oltre 20 anni dato che trascorso questo termine temporale scatta l’usucapione e non è più possibile contestare la presenza delle piante anche se ravvicinate.

Nel caso in cui, invece, gli alberi siano stati piantati a distanza regolamentare occorre accertare che non vi sia stata negligenza nella manutenzione. In caso affermativo è possibile esigere, da parte del diretto interessato, che vengano potati i rami che causano la diminuzione di aria e di luce.

Abbattimenti:

Qualora le radici delle piante vadano a creare dei problemi all’isolazione così come all’asfalto o alle tubature può rendersene necessario l’abbattimento.

Escludendo l’eventualità in cui la pianta sia fonte di pericolo, nel qual caso l’amministratore procederà nell’interesse comune, pur sempre nel rispetto delle prescrizioni vigenti nella zona dove si trova la pianta e che variano da comune a comune, l’assemblea può essere chiamata a deliberare in merito alla proposta di procedere all’abbattimento con il voto favorevole dei 4/5 dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di almeno 4/5 dei millesimi (800/1000).

Ovviamente a motivare la proposta, e la conseguente decisione favorevole, deve esserci una valida ragione.

Danni e responsabilità

Una manutenzione periodica programmata è la migliore assicurazione contro eventuali danni che le piante possono procurare alle persone e/o alle cose e questo in considerazione del fatto che l’eventuale evento atmosferico, anche se superiore alle medie stagionali, non scagiona il condominio se c’era la possibilità di prevedere ed evitare l’evento con una manutenzione più accorta.

Da richiamare, in quanto sicuramente interessante, la sentenza nr. 17493/2007 della Corte di Cassazione ha stabilito come il proprietario dell’albero non possa essere ritenuto responsabile per una caduta provocata dalla presenza delle foglie che si trovano sulla pavimentazione del cortile o del parcheggio in quanto la caduta delle stesse rientra in un fenomeno naturale. Ovviamente, come per tutte le cose, bisogna interpretare in maniera corretta quanto sopra, infatti un conto è la presenza di foglie cadute a terra e un conto è l’accumulo delle stesse in quanto nessuno ha mai provveduto ad eseguire una pulizia periodica.

Altra sentenza interessante della Corte di Cassazione è la nr. 9829/1992 che ha affrontato la questione legata alla richiesta di rimborso delle spese per la pulizia di gronde e tombini dalle foglie cadute dalle piante del vicino, esprimendosi a favore di tale possibilità.

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