Il Responsabile dei lavori è quel soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere tutti i compiti che l’art. 89 del D. Lgs. 81/2008 attribuisce a questa figura quale “responsabile unico del procedimento”; si tratta pertanto di una figura facoltativa ed il committente, se non ne prevede la nomina, manterrà in capo alla propria posizione di garanzia i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano dal disposto combinato degli articoli 90 e 100 del D .Lgs. n. 81/2008.
Fino al 20 agosto 2009 il responsabile dei lavori, una volta incaricato così come risulta dal combinato disposto degli articoli 89, 90 e 93 del D.Lgs. n. 81/2008, doveva coincidere con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera e successivamente a quella data, con la modifica della definizione prevista dal D. Lgs. nr. 106/2009, è venuto meno il requisito professionale pertanto:
“c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”.
Questo significa che chiunque può essere il responsabile dei lavori, purchè riceva un incarico specifico, meglio se ricorrendo, secondo la giurisprudenza della Cassazione, alla forma di delega di funzione di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008 così da liberare quanto più possibile il committente dalle funzioni che gli sono proprie con tutte le responsabilità che ne conseguono.
Il Ministero del Lavoro ha anche precisato, con la circolare nr. 41/1997 che “nell’ipotesi in cui il committente designi un responsabile dei lavori per l’adempimento degli obblighi sopra richiamati, il relativo incarico può essere affidato sia ad un lavoratore subordinato, sia ad un lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale”
L’articolo 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. nr. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro recita: [c) “responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”]. Tale articolo non opera automaticamente, dato che il responsabile dei lavori deve essere destinatario di uno specifico incarico e, eventualmente, fornito di una specifica delega da parte del committente.
Da tenere quindi bene a mente che il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori nell'ambito, però, della delega ad esso conferita. Alla nomina del responsabile dei lavori si deve pertanto imprescindibilmente accompagnare un atto di delega con il quale gli si attribuiscano poteri decisionali, con conseguenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza che gli viene attribuita”.
Spesso nei cantieri edili il ruolo del responsabile dei lavori e quello del commettente si sovrappongono ma nel momento in cui il committente nomina un responsabile dei lavori si sgrava completamente da qualsiasi responsabilità.
Nel caso in cui il cantiere comprenda un importo complessivo inferiore a 100mila euro le due figure possono essere ricoperte dallo stesso responsabile sempre che, ovviamente, abbia i requisiti professionali e formativi necessari per ricoprire le mansioni richieste.
Secondo l’articolo 90 il responsabile dei lavori ha il dovere di verificare il rispetto delle misure di tutela generali previste dall’articolo 15 del D. Lgs 81/08 al momento dell’atto della previsione di durata dei lavori ed al momento delle scelte organizzative, tecniche e architettoniche; deve inoltre verificare la regolarità contributiva delle imprese, verificando inoltre l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, dei lavoratori autonomi e delle imprese esecutrici nei cantieri in cui gli operai giornalieri siano inferiori a 200.
Deve richiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAL ed alle casse edili.
Prima dell’inizio dei lavori deve anche trasmettere all’ASL locale ed alla direzione provinciale del lavoro una copia della notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori oggetto “del permesso di costruire o denuncia di inizio attività”. Tale notifica deve contenere: la data della comunicazione, l’indirizzo del cantiere, l’indicazione del committente, la natura dell’opera, l’indicazione del responsabile dei lavori, del coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera, del coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera, la data presunta di inizio dei lavori in cantiere, la durata presunta dei lavori in cantiere, il numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere, il numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere e l’ammontare complessivo presunto dei lavori.
Il Responsabile dei lavori è quel soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere tutti i compiti che l’art. 89 del D. Lgs. 81/2008 attribuisce a questa figura quale “responsabile unico del procedimento”; si tratta pertanto di una figura facoltativa ed il committente, se non ne prevede la nomina, manterrà in capo alla propria posizione di garanzia i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano dal disposto combinato degli articoli 90 e 100 del D .Lgs. n. 81/2008.
Fino al 20 agosto 2009 il responsabile dei lavori, una volta incaricato così come risulta dal combinato disposto degli articoli 89, 90 e 93 del D.Lgs. n. 81/2008, doveva coincidere con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera e successivamente a quella data, con la modifica della definizione prevista dal D. Lgs. nr. 106/2009, è venuto meno il requisito professionale pertanto:
“c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”.
Questo significa che chiunque può essere il responsabile dei lavori, purchè riceva un incarico specifico, meglio se ricorrendo, secondo la giurisprudenza della Cassazione, alla forma di delega di funzione di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008 così da liberare quanto più possibile il committente dalle funzioni che gli sono proprie con tutte le responsabilità che ne conseguono.
Il Ministero del Lavoro ha anche precisato, con la circolare nr. 41/1997 che “nell’ipotesi in cui il committente designi un responsabile dei lavori per l’adempimento degli obblighi sopra richiamati, il relativo incarico può essere affidato sia ad un lavoratore subordinato, sia ad un lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale”
L’articolo 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. nr. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro recita: [c) “responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”]. Tale articolo non opera automaticamente, dato che il responsabile dei lavori deve essere destinatario di uno specifico incarico e, eventualmente, fornito di una specifica delega da parte del committente.
Da tenere quindi bene a mente che il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori nell'ambito, però, della delega ad esso conferita. Alla nomina del responsabile dei lavori si deve pertanto imprescindibilmente accompagnare un atto di delega con il quale gli si attribuiscano poteri decisionali, con conseguenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza che gli viene attribuita”.
Spesso nei cantieri edili il ruolo del responsabile dei lavori e quello del commettente si sovrappongono ma nel momento in cui il committente nomina un responsabile dei lavori si sgrava completamente da qualsiasi responsabilità.
Nel caso in cui il cantiere comprenda un importo complessivo inferiore a 100mila euro le due figure possono essere ricoperte dallo stesso responsabile sempre che, ovviamente, abbia i requisiti professionali e formativi necessari per ricoprire le mansioni richieste.
Secondo l’articolo 90 il responsabile dei lavori ha il dovere di verificare il rispetto delle misure di tutela generali previste dall’articolo 15 del D. Lgs 81/08 al momento dell’atto della previsione di durata dei lavori ed al momento delle scelte organizzative, tecniche e architettoniche; deve inoltre verificare la regolarità contributiva delle imprese, verificando inoltre l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, dei lavoratori autonomi e delle imprese esecutrici nei cantieri in cui gli operai giornalieri siano inferiori a 200.
Deve richiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAL ed alle casse edili.
Prima dell’inizio dei lavori deve anche trasmettere all’ASL locale ed alla direzione provinciale del lavoro una copia della notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori oggetto “del permesso di costruire o denuncia di inizio attività”. Tale notifica deve contenere: la data della comunicazione, l’indirizzo del cantiere, l’indicazione del committente, la natura dell’opera, l’indicazione del responsabile dei lavori, del coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera, del coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera, la data presunta di inizio dei lavori in cantiere, la durata presunta dei lavori in cantiere, il numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere, il numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere e l’ammontare complessivo presunto dei lavori.
Sulle home page dei principali istituti di credito cominciano a comparire le offerte per l'acquisto del credito derivante dalla detrazione al 110%, previsto dal Decreto Rilancio, il D.L. n. 34/2020 ed alcune potrebbero sembrare anche allettanti.
Fino dai primi giorni di presentazione del Decreto Rilancio tutti lo hanno presentato come la soluzione ideale, l’occasione unica ed irripetibile per riqualificare gli edifici in condominio in maniera completamente gratuita ma è bene sapere che non è sempre così perché le offerte per l’acquisto del credito di imposta al 110% sono sempre minori, differenziandosi da banca a banca ma, come comune minimo denominatore, lasciando tutte scoperto un delta tra quello che è il 110% ed il reale valore di acquisto dello stresso proposto dalla banca che, ovviamente, non lo riconoscerà mai per intero.
Si deve poi anche valutare attentamente se vi sono, e quanto incidono, eventuali costi della pratica di acquisto del credito da parte della banca.
Insomma, una cosa è certa: nessuna delle offerte presenti sul mercato prevede anticipo di denaro da parte dell’istituto di credito a costo zero!
La domanda da porsi è se le cose stiano effettivamente così, ovvero se sfruttando al meglio il D.L.nr 34/2020 si possa veramente evitare di mettere mano al portafogli sfruttando lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Assodato che l’acquisto del credito non potrà mai essere a costo zero andiamo allor a vedere se potrà realizzarsi con lo sconto in fattura.
Tutto dipende dall’impresa dato che anche questa dovrà sopportare un costo del denaro per finanziare il cantiere in attesa che maturi il primo credito d'imposta, pari almeno al 30% dell'importo dei lavori così come definito dal decreto e che potrà essere utilizzato in compensazione.
L'impresa, che difficilmente avrà una tale solidità finanziaria da consentirle di farvi fronte senza ricorrere alle banche, dovrà anch’essa affrontare il costo del denaro e, ad ogni modo, qualora non potesse scontare il totale dei lavori ecco che dovranno essere i condomini a corrispondere, comunque, un anticipo.
Ecco allora che sulla carta la realizzazione delle pere potrebbe essere gratuita per il condominio ma, nei fatti, ci sono molte probabilità che i condomini dovranno fare fronte ad un anticipo, sia pure esso contenuto.
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