09 Giu
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I consiglieri hanno poteri consultivi o di controllo, mai decisionali non potendosi sostituire né all’assemblea né all’amministratore.

Molto spesso il consiglio di condominio è espressamente previsto nel regolamento di condominio, ma anche il codice civile, all’articolo 1130-bis del codice civile, prevede che “l’assemblea può anche nominare un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari” e che “Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo”.

La norma è molto sintetica e delinea i limiti entro i quali può e deve muoversi questo organo consultivo; inoltre la norma non stabilisce un obbligo quanto l’opportunità di creare un gruppo di lavoro di aiuto all’amministratore nella gestione del condominio. Naturalmente, leggendo la norma in questi termini si può tranquillamente affermare che non vi sia un divieto a nominare più consiglieri in edifici di dimensioni superiori, magari mantenendo il rapporto indicato dal legislatore il che porta ad affermare che in un edificio di dimensioni inferiori non sia ceto vietata la nomina di questa figura, magari limitandosi a nominarne uno solo.

L’incarico di consigliere di condominio è da intendersi a titolo gratuito ed i consiglieri possono essere chiamati a rispondere di eventuali danni derivanti dal loro operato illegittimo non potendosi certo sostituire alle decisioni poste dal codice civile in capo all’assemblea o all’amministratore del condominio.

I componenti del consiglio di condominio devono essere visti come dei portavoce che riferiscono all’amministratore le proposte e le segnalazioni provenienti dagli altri condomini, pertanto non devono essere scelti in base ad una valutazione legata ai loro millesimi di proprietà quanto, piuttosto, basandosi sul fatto che siano più a contatto con le problematiche comuni rispetto ad altri ed alla loro disponibilità ad interessarsene. La durata del loro incarico, qualora non espressamente prevista dal regolamento di condominio, non viene definita dalla legge, ma si può ritenere, per analogia, che venga fissato dall’assemblea o che si consideri automaticamente legato alla durata dell’esercizio contabile del condominio.

La legge non indica quale sia il quorum necessario per procedere alla nomina dei consiglieri, quini in sede di assemblea si piò affermare che sia sufficiente la maggioranza dei presenti.

E’ bene chiarire come il consiglio di condominio non possa prendere decisioni vincolanti per il condominio e non possa approvare spese, firmare contratti, eseguire lavori; in poche parole: non può sostituirsi ai poteri dell’assemblea o a quelli dell’amministratore.

Può essere opportuno, la decisione resta all’amministratore, redigere un verbale delle riunioni di questo organo consultivo così come può bastare un rapido giro di mail giusto per mantenere traccia di quanto discusso e concordato fermo restando che il consiglio di condominio può solo controllare che i servizi condominiali funzionino correttamente, dandone comunicazione tempestiva all’amministratore in caso contrario. Può controllare l’operato dell’amministratore ed esercitare un potere consultivo esprimendo la propria opinione che, peraltro, non sono vincolanti nei confronti dell’amministratore in quanto unico responsabile.

La funzione del consiglio di condominio deve pertanto essere vista come quella di un organismo previsto per facilitare il compito dell’amministratore, soprattutto nei condomini di grandi dimensioni, che potrà di volta in volta procedere a convocare i consiglieri per sentire da loro quali siano le richieste e le esigenze predominanti all’interno del condominio; inoltre l’assemblea può riconoscere ai consiglieri, di volta in volta, delle specifiche funzioni, purchè rientrino sempre nell’ambito del controllo e della consulenza come, ad esempio, l’incarico di esaminare i preventivi di spesa per l’esecuzione di lavori e, a maggior ragione, il consiglio di condominio deve limitarsi alla sola valutazione, qualora incaricato da parte dell’assemblea, dei preventivi presentate da ditte appaltatrici per i lavori di ristrutturazione o per altre opere sull’edificio. Qualora poi l’assemblea dovesse delegare il consiglio di condominio, o anche un’apposita commissione la predisposizione di prospetti comparativi tra le imprese contattate o da contattare per l’esecuzione di lavori importanti, al fine di valutarne la professionalità o la solidità economica, così come per esaminare prima dell’assemblea le offerte economiche dalle stesse eventualmente presentate, resta il fatto che gli unici legittimati a deliberare sull’oggetto dell’appalto piuttosto che sulla scelta dell’impresa e sull’ammontare complessivo della spesa dei lavori sono i condomini riuniti in assemblea perchè, come detto, i consiglieri non hanno alcun potere decisionale.

18 Set
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Per prima cosa, prima ancora di parlare di mascherine voglio ricordare quello che ha detto in conferenza stampa il Presidente del Consiglio Superiore dei Sanità dottor Franco Locatelli: “le mascherine sono utili per prevenire il contagio da parte di un soggetto con Covid-19. L’idea che esista una quota di asintomatici infettanti può essere di utilità ma la misura fondamentale è quella del distanziamento sociale” e le parole del Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli: “non le userò, la misura fondamentale resta la distanza”.

Ciò premesso è evidente come ci siano delle necessità irrinunciabili che ci portano ad uscire di casa in questo periodo e come, una volta passata l’emergenza, si renderà comunque necessario rispettar il distanziamento sociale ed utilizzare presidi protettivi come, appunto, le mascherine protettive.

Il Covid – 19 ci ha portato a farci, in breve tempo, una certa cultura su termini come droplets – goccioline, sulla distanza che coprono parlando o starnutendo e, non da ultimo, sui diversi tipi di mascherine disponibili in commercio e sappiamo tutti ormai perfettamente che le cosiddette mascherine chirurgiche monouso servono più per evitare di contagiare altre persone che per prevenire il contagio, così come sappiamo più o meno tutti che sarebbe opportuno dotarsi di mascherine che garantiscano un grado di protezione più elevato.

In questi giorni gli organi di informazione ci parlano di mascherine contraffatte, che non rispondono alle norme tecniche di riferimento e che, se utilizzate, possono esporre chi le indossa a comportamenti a rischio credendosi al sicuro e protetti quando, invece, si sta esponendo in buona fede ad un rischio enorme.

Come fare allora per capire meglio?

Ci viene in aiuto la Norma UNI EN 149:2001+A1:2009, per brevità chiamata UNI EN 149:2009, denominata: Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Semimaschere filtranti antipolvere – Requisiti, prove, marcatura, ai quali sono soggette le mascherine FFP2 e FFP3 e che l’Ente Italiano di Normazione permette a chi è iscritto di scaricare gratuitamente in questo periodo di emergenza, con la seguente motivazione:

ABBIAMO DECISO DI RENDERE GRATUITA QUESTA NORMA PER CONTRIBUIRE ALLA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. Agli utilizzatori è consentito farne un uso derivato. Le applicazioni derivate, che sono basate o fanno uso delle informazioni contenute in questa norma, devono includere una dichiarazione che sia ben visibile agli utilizzatori, con cui si chiarisce che si tratta di una implementazione della pubblicazione e si dichiara che tale riproduzione è autorizzata da UNI che ne possiede il copyright. UNI non si assume nessuna responsabilità rispetto all’uso del contenuto e dell’implementazione di tale applicazione derivata e non fornisce garanzie esplicite o implicite per qualunque scopo di tale implementazione. In caso di dubbio, gli utilizzatori devono sempre fare riferimento al contenuto della norma fornita da UNI, unico testo ufficiale.

Prendendo visione della Norma UNI EN 149:2001+A1:2009 è pertanto possibile prendere visione della norma entrata in vigore il 22 ottobre 2009 e che specifica i requisiti minimi per le semimaschere filtranti antipolvere utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

 

La norma contiene la descrizione del funzionamento di una mascherina filtrante, che protegge da polveri, fumi e nebbie di liquidi (aerosol) inalabili, ma non da vapore e gas. Il sistema di classificazione si suddivide in tre classi FFP, dove la sigla FFP significa Filtering Face Piece, che in italiano significa maschera filtrante.

Una maschera filtrante copre naso e bocca e si compone di diversi materiali filtranti oltre che della maschera stessa. L’utilizzo di questo genere di mascherine è prescritto in quei luoghi di lavoro dove viene superato il valore limite di esposizione occupazionale (OEL) laddove il valore delle concentrazioni massime ammesse di polveri, fumo ed aerosol nell’aria respirabile viene superato con possibili potenziali danni alla salute.

Le classi di protezione sono: FFP1, FFP2, FFP3 ed offrono, in relazione alla capacità di filtraggio di particelle con dimensioni fino a 0,6 μm, una protezione respiratoria per diverse concentrazioni di sostanze nocive; una mascherina antipolvere filtrante copre naso bocca e mento e può avere una o più valvole di inspirazione e/o espirazione ed è costruita interamente, o prevalentemente, da materiale filtrante,; può comprendere un facciale in cui il filtro, o i filtri, principale costituisce una parte inseparabile del dispositivo ed è destinata a fornire una tenuta adeguata contro aerosol liquidi e solidi sul viso del portatore contro l’atmosfera ambiente.

Al termine di questo breve excursus nel mondo delle mascherine protettive, invito quindi tutti a verificare attentamente la marchiatura presente sul dispositivo acquistato, o che si vuole acquistare ed a tale proposito ho voluto fare una prova andando ad acquistare una mascherina venduta come FFP2 in un negozio presente su una nota piattaforma commerciale e me ne è arrivata una contraffatta come ho potuto verificare consultando Norma UNI EN 149:2001+A1:2009 al paragrafo 9.2.

Ancora una volta, quindi, risulta evidente l’importanza che rivestono le norme UNI nella nostra vita quotidiana, lavorativa e non…. UNI 10801:2016 compresa!

18 Set
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Coronavirus e Condominio

Le regole di comportamento

da rispettare

  • lavarsi frequentemente e accuratamente le mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca;
  • rivolgersi al proprio medico curante se dovessero comparire sintomi come febbre, tosse, mal di gola, mal di testa e, in particolare, difficoltà respiratorie;
  • cercare di evitare l’uscita dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità (questo punto è anche una raccomandazione espressa nel DPCM del 4 marzo u.s. per tutte le persone anziane o affette da una o più patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita);
  • evitare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • evitare di prendere l’ascensore in più di una persona per volta se appartenenti a nuclei famigliari diversi;
  • evitare assembramenti nelle zone comuni condominiali, tra persone di nuclei familiari diversi, che si prolunghino per oltre 15 minuti ad una distanza inferiore ai due metri l’uno dall’altro;
  • lavarsi spesso e accuratamente le mani con acqua e sapone per almeno 30 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool che abbia una concentrazione di alcool almeno del 60%.

Mascherine: l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo qualora si sospetti di avere contratto il nuovo Coronavirus o in presenza di sintomi quali tosse e/o starnuti, oppure nel caso che ci si prenda cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus.

Naturalmente l’augurio è che quanto prima le condizioni complessive del paese consentano di tornare ad uno stile di vita come in precedenza, magari avendo acquisito comportamenti più consapevoli rispetto al passato.

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