25 Mag
5243 volte

La legge nr. 220/2012 nota come “riforma del condominio” ha disposto, all’articolo 1138 del codice civile, che “le norme del regolamento di condominio non possono vietare di possedere o detenere animali domestici” stabilendo che l’animale domestico è parte integrante della famiglia. Questo in quanto ormai oltre il 50% delle famiglie italiane che possiede un animale in casa.

Con la riforma del condominio, pertanto, non è più possibile approvare in sede di assemblea un regolamento di condomino, o una modifica a quello esistente, che vieti di possedere un animale domestico, così come divieti per animali domestici di usare ambienti comuni tipo ascensori o scale in quanto può essere annullato con ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla delibera presentando una semplice lettera in carta libera con la spiegazione dei fatti, così come è possibile fare ricorso al Giudice di Pace nel caso di rumori molesti, scarsa igiene o danni chiaramente causati dall’animale domestico al condominio. Qualsiasi disturbo viene denunciato è comunque soggetto a verifica da parte di personale apposito competente.

Il legislatore ha previsto, sotto la spinta di associazioni ed enti privati e pubblici, specifiche normative dirette a tutelare gli animali e disciplinarne il rapporto di convivenza con l’uomo anche, e soprattutto, in condominio. Nello specifico la legge nr 281 del 14 agosto 1991 " Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" ha, per la prima volta, identificato legislativamente le cosiddette colonie feline. Successivamente è intervenuta la legge regionale del Lazio, la nr.34 del 21 ottobre 1997 che all'articolo 11 comma 3 stabilisce: "le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali possono, in accordo con le aziende USL competenti, avere in gestione le colonie dei felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza".

La legge 281/91 definisce colonia felina un “gruppo più o meno numeroso di gatti che vivono in un determinato e circoscritto territorio”, ed è bene precisare che anche solo due gatti vengono a rientrare in detta definizione. Inoltre detta legge considera i gatti randagi come esseri viventi titolari di diritti quali la "vita" e la "cura"; diritti che, ovviamente, incontrano il limite della salute pubblica. la Legge 281/91 sancisce la territorialità delle colonie feline quale caratteristica etologica del gatto, riconoscendo loro la necessità di avere un riferimento territoriale;

Il legislatore ha ritenuto che i gatti, animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio radunandosi in "colonie feline", pur vivendo in libertà, sono stanziali e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato, creandosi così un loro " habitat" ovvero quel territorio o porzione di esso, pubblico privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vivono stabilmente; nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat cioè nei luoghi pubblici e privati in cui trovano rifugio.

L'art. 2 comma 9 della L. n. 281/ 1991, prevede che i gatti in libertà possono essere soppressi soltanto "se gravemente malati o incurabili".

Il legislatore pertanto con queste disposizioni ha voluto riconoscere, regolamentare e tutelare tutti quei comportamenti umani posti in essere in qualsiasi luogo pubblico o privato nei confronti di animali randagi.

Vi sono poi delle leggi provinciali, come la nr.34/1997 della Regione Lazio, che riconoscono al gatto il diritto al territorio formulando un espresso divieto di spostamento dei soggetti dal loro habitat, intendendo per habitat il luogo dove i gatti trovano abitualmente rifugio, cibo e protezione, identificando con questo termine aree sia pubbliche che private.

E’ quindi da considerare assolutamente legittima la permanenza dei gatti nelle aree condominiali, siano esse cortili, garage o giardini, aree ospedaliere, alla stregua della presenza degli uccelli sugli alberi; d'altro canto, al fine di escludere ogni sorta di disturbo per i condomini, la legge prevede che il loro numero sia tenuto sotto controllo attraverso la sterilizzazione e che gli animali siano nutriti nel rispetto dell'igiene dei luoghi.

Se invece i gatti dovessero costituire fonte di danno per i beni comuni o dei singoli, l'assemblea può legittimamente deliberare una serie di provvedimenti, i cosiddetti offendicula, come la disposizione di una rete metallica a patto che sia circoscritta alla zona condominiale in cui si affollano i felini e, pertanto, trattarsi di un intervento proporzionato ex art. 52 del codice penale al pericolo che la presenza dei felini può recare in condominio.

Una sentenza della Cassazione penale del 2006, la nr. 34095 stabilisce peraltro che la delibera assembleare di allontanamento, nel caso in cui la colonia felina dovesse costituire una fonte di danno per i beni comuni o dei singoli condomini, è legittima qualora i mezzi di allontanamento siano rispettosi del sentimento di amore per la natura e degli animali.

Nel caso, infine, che la richiesta di allontanamento della colonia felina venisse motivata da ragioni di sicurezza della salute pubblica, la delibera dell’assemblea risulterebbe legittima ai sensi della Legge 281/1991 articolo 2 comma 9, previo accertamento da parte dei medici del servizio veterinario delle U.S.L. circa l’incompatibilità della permanenza dei gatti nell'area condominiale con le esigenze di salute umana e dell'igiene pubblica.

Tornando al nostro gatto in condominio?

Premesso che valgono sempre le regole dettate dal buon senso, ecco di seguito alcune regole che il proprietario di un gatto è tenuto comunque ad osservare, tenendo bene a mente che, in caso di violazione delle stesse, potrebbe incorrere in sanzioni di natura civile, per violazione del divieto di immissioni o di natura penale per maltrattamento:

  1. Qualora il gatto abbia un carattere aggressivo il proprietario deve evitarne la fuga custodendolo in casa per evitare che possa venire a contatto con altri condomini.
  2. È obbligatorio che il gatto abbia sempre la possibilità di accesso all’appartamento, quindi che non venga confinato su balconi, terrazzi o in spazi angusti come gabbie o trasportini in quanto si configura il reato di omessa custodia ex articolo 672 del Codice penale.
24 Mag
4468 volte

La legge nr. 220/2012 nota come “riforma del condominio” ha disposto, all’articolo 1138 del codice civile, che le norme del regolamento di condominio non possono vietare di possedere o detenere animali domestici e sono ormai moltissimi i proprietari di cani che vivono in condominio; naturalmente questo loro diritto incontra, inevitabilmente, il limite costituito dal rispetto dei diritti degli altri condomini alla quiete ed alla salute oltre che i doveri di controllo e di custodia dell’animale nelle parti comuni.

Di seguito ecco un decalogo delle regole che il proprietario di un cane è tenuto comunque ad osservare tenendo bene a mente che, in caso di violazione delle stesse, potrebbe incorrere in sanzioni di natura civile, per violazione del divieto di immissioni o di natura penale per maltrattamento:

1.Portare sempre il cane al guinzaglio corto (mt. 1,50) e con la museruola al seguito quando si attraversano o si sosta negli spazi comuni e nel giardino condominiale.

2.Il cane deve essere tenuto al guinzaglio corto e con museruola al seguito quando si usa l’ascensore condominiale, ricordarsi di portare sempre con sè un deodorante per togliere gli eventuali odori e del materiale per l’eventuale pulizia qualora il cane perda pelo.

  1. Non lasciare mai il cane libero per le scale condominiali o negli spazi condominiali chiusi e nei giardini condominiali.
  2. Raccogliere sempre con gli appositi sacchettini le deiezioni dei propri cani e pulire con appositi prodotti non nocivi né per i cani né per i bambini qualora il cane dovesse urinare negli spazi condominiali o nel giardino comune che, ad ogni buon conto non deve essere utilizzato a questo scopo recandosi, invece, nelle apposite aree cani messe a disposizione dalle amministrazioni comunali.
  3. Se si possiede un giardino di proprietà che viene utilizzato dal cane, deve essere sempre tenuto pulito dalle sue deiezioni in modo da evitare il formarsi di odori sgradevoli, ricordando che il giardino, la cuccia o lo spazio privato dove vive il cane deve essere pulito almeno una volta al giorno.
  4. Non lasciare mai il cane solo chiuso fuori casa sul balcone, anche se per poche ore; occorre sempre lasciargli aperta una porta così che possa andare e venire dall’appartamento.
  5. Evitare che il cane abbai in casa negli orari del riposo.
  6. Non lasciare mai il cane libero in ascensore in quanto potrebbe disturbare o importunare gli altri condomini, anche se involontariamente.
  7. Portare il cane a passeggio almeno due volte al giorno, lasciandolo correre per almeno mezz’ora in una apposita area cani, questo lo aiuterà a stancarsi e distrarsi.
  8. Evitare di lasciare solo in appartamento il proprio cane per più di sei-sette ore al giorno perché si sentirebbe trascurato e, ovviamente, si lamenterebbe creando disturbo al vicinato.

Seguendo queste dieci semplici regole il cane trascorrerà le sue giornate in modo sereno e non vi saranno mai motivi di contrasto e di lamentela da parte dei vicini.

21 Dic
3834 volte

La legge stabilisce, come condizione, per impugnare una delibera dell’assemblea e ricorrere alla tutela del tribunale, l’obbligo di tentare prima la mediazione, ovvero di un tentativo di conciliazione teso a cercare una soluzione bonaria tra le parti.

Il procedimento deve essere avviato da chi vuole impugnare la delibera entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si è svolta l’assemblea nel caso in cui vi fosse presente di persona o per delega, oppure dalla data in cui ha ricevuto il verbale di detta assemblea qualora fosse assente.

La decisione dell’assemblea può essere nulla o annullabile; nel primo caso è come se le delibere non fossero mai state prese e,: proprio per questo, risultano impugnabili in qualsiasi momento, senza termini di scadenza. Nel secondo caso invece le delibere annullabili diventano valide se non vengono impugnate entro trenta giorni e questo periodo decorre, per i presenti all’assemblea, siano essi presenti di persona o per delega, dal momento della delibera mentre per gli assenti decorre dal giorno in cui hanno ricevuto il verbale d’assemblea.

Sono nulle tutte quelle delibere assembleari che risultano invalide in relazione all’oggetto, prive di elementi essenziali, con un oggetto impossibile o illecito o che non rientra nelle competenze dell’assemblea ed infine quelle che incidono su diritti individuali, su cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ogni condomino.

Le delibere annullabili invece diventano valide se non vengono impugnate entro trenta giorni ed il calcolo di questo lasso di tempo decorre, come sopra specificato.

La legge impone al condomino che intende impugnare una decisione dell’assemblea di rivolgersi prima ad un organismo di mediazione che si trovi nella città dove ha sede il tribunale competente per la causa e questo per verificare se sia possibile trovare un accordo con la controparte in modo da evitare una controversia in tribunale.

Se il condomino non avvia il procedimento di mediazione, il giudice non può procedere a decidere il giudizio e fisserà un ulteriore termine per provvedere; in caso di ulteriore inadempimento la domanda verrà rigettata.

Una volta presentata la domanda di mediazione da parte dell’interessato, l’organismo procede a convocare le parti convenute, fissando una data per l’incontro.

La legge stabilisce che il termine di trenta giorni si intende rispettato se, prima della sua scadenza, l’interessato ha avviato il procedimento di mediazione e ciò significa che in questo lasso di tempo non deve essere avviata la causa ma la mediazione.

Ai fini dell’esatto conteggio per controllare che i termini previsti siano stati rispettati deve essere verificato in cui l’organismo ha comunicato alle controparti la data dell’incontro e non, come si potrebbe erroneamente pensare, il giorno in cui il condomino ha depositato la domanda di mediazione; pertanto se il diretto interessato deposita l’istanza nei giorni immediatamente precedenti la scadenza dei trenta giorni correrà il rischio di decadere dalla possibilità di impugnare la decisione dell’assemblea nel caso in cui l’organismo non dovesse procedere immediatamente alla spedizione della convocazione alle controparti. Per stare sicuri è quindi consigliabile che sia lo stesso condomino a farsi carico della comunicazione alle controparti della data dell’incontro, così da bloccare il decorso del termine dei trenta giorni.

Qualora la mediazione dovesse fallire il condomino che intende agire può liberamente procedere in tribunale attivandosi entro trenta giorni dalla data di deposito del verbale negativo di mediazione presso la segreteria dell’organismo; diversamente, trascorso detto termine, perderà la possibilità di fare valere i propri diritti.

In conclusione è importantissimo avere presente come la domanda di mediazione non sospenda ma interrompa solamente i termini per agire.

 

Ultima modifica il Mercoledì, 21 Dicembre 2016 09:01

Sede di Bolzano

Corso Italia, 29 - 39100 Bolzano

Tel. 0471-920 837

 Fax 0471-509 714

info@gestioni3a.it

Orario: Lu-Ve 15.00-17.00

Si riceve solo su appuntamento. Informazioni telefoniche ed a mezzo posta elettronica su pratiche assicurative nei giorni martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 - Telefon und E- Mail Informationen über die Versicherungspraxis Dienstags und Donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr

Meteo di oggi

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso all’utilizzo dei cookie clicca qui. Proseguendo con la navigazione acconsenti all’uso dei cookie.